IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITÀ ITALIANA

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IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITÀ ITALIANA

ico_repubblica_italia copiaPer il diritto internazionale, quando un soggetto prende coscienza della propria nazionalità originaria e si riconosce in uno status discrminante di occupazione straniera, razzista e colonialista può iniziare un percorso individuale etico, morale, culturale, sociale e fiscale che, rapportato all’intero Popolo in autodeterminazione, si chiama nella sua fase esecutiva “DECOLONIZZAZIONE”.

Il Popolo Veneto ha le condizioni storiche e legali di partenza per intraprendere questo percorso e può sfruttare non solo il Diritto Internazionale ma, a differenza di tutti gli altri Popoli della penisola italica, anche una legge in più del Diritto Italiano.

Infatti, per un errore ormai non sanabile da parte dell’amministrazione italiana,  dal 13 Dicembre del 2010 lo stato occupante, colonialista e razzista italiana ha emanato il Decreto Legislativo 212 che abroga il Regio Decreto 3300 del 4 Novembre 1866 e la successiva conversione in legge n. 3841 del 18 Luglio 1867 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 292 del 15/12/2010 – Supplemento Ordinario n. 276), abrogando “de iure” l’annessione dei Territori Veneti (le attuali regioni italiane chiamate Veneto e Friuli Venezia Giulia) e della provincia di Mantova all’Italia.

La suddetta abrogazione del del R.D. 3300  del 4/11/1866 e della sua conversione in legge n. 3841 del 18/07/1867e consente “de iure” direttamente ex lege italiana a tutti quei soggetti che dichiarano la propria nazionalità veneta di mettere in atto il DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELLO STATO ITALIANO PER MATERIA E PER TERRITORIO e di rigettare tutti gli atti amministrativi italiani.

Lo stato italiano resta comunque presente sui territori veneti con il proprio apparato amministrativo anche dopo l’abrogazione dell’annessione dei territori veneti. Ma ci resta solo “de facto” e nel momento in cui un soggetto rivendica la propria nazionalità pre-unitaria  “de iure” lo stato italiano non è più legittimato ad imporre la propria forza coercitiva su questo individuo in autodeterminazione. Per le fonti del diritto internazionale (quindi anche per quello italiano) il “de iure” prevale sempre sul “de facto”: la legge prevale sempre sugli usi e sulle consuetudini.

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