Pacta sunt servanda & Lex legis, difetto di giurisdizione” Legge N. 39

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Pacta sunt servanda & Lex legis, difetto di giurisdizione” Legge N. 39

Pacta sunt servanda & Lex legis, difetto di giurisdizione” Legge N. 39

Gli oneri processuali dei processi sull’attuazione esigibile del diritto di autodeterminazione sono a carico dello Stato italiano, come previsto dalla legge 881 del 1977, Patto internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali ed al Patto internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici aperti alla firma a New York, rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, ratificati dallo Stato italiano con la Legge 881/77 e dalla Costituzione italiana.

La legge italiana 881/1977 stabilisce infatti l’obbligo Jus Cogens dell’Italia di garantire il diritto all’autodeterminazione dei popoli. La Costituzione italiana prevede il principio di gerarchia delle fonti normative, secondo cui le leggi nazionali devono conformarsi alle normative internazionali a cui l’Italia si è impegnata. Inoltre, la Costituzione stessa riconosce l’importanza dell’ordinamento giuridico internazionale, come ad esempio nel preambolo in cui si afferma “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

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